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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE Stampa

 

Art. 1 – E’ costituita in Foglianise l’associazione di impegno politico, culturale e sociale, denominata “Il Risveglio della Dormiente”. La sede dell’associazione è in Foglianise (BN) alla via S. Nicola, n. 31. L’associazione è regolata dalle norme del Codice Civile, dalle altre disposizioni di legge e da quelle del presente statuto. L’associazione “Il Risveglio della Dormiente” non ha fini di lucro ed è soggetta alle particolari norme fiscali previste. L’associazione “Il Risveglio della Dormiente” svolge la sua attività ed opera nel territorio del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato.

 

Art. 2Scopi dell’associazione sono:

a)      promuovere tra i cittadini il dibattito politico, culturale e sociale, nonché la partecipazione civile al confronto politico;

b)      promuovere, accogliere e organizzare la domanda di soggettività politica dei cittadini che vogliano contribuire allo sviluppo del paese;

c)      sostenere e assumere progetti volti alla gestione di iniziative o servizi di utilità sociale senza scopo di lucro.

 

Art. 3 – L’adesione all’associazione è individuale ed aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della stessa e si impegnano a realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 4 – La qualità di socio viene meno per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso della quota e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzione di beni sociali. Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempimento degli obblighi associativi o per gravi motivi, ovvero per comportamenti non compatibili con le finalità associative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 5 – Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

a)      beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;

b)      eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)      eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

a)      quote associative;

b)      ogni altro tipo di entrata.

 

Art. 6 – Sono organi dell’associazione:

a)      l’Assemblea;

b)      il Presidente;

c)      il Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 – L’Assemblea, composta da tutti gli iscritti alla data di convocazione, è l’organo sovrano dell’associazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca l’Assemblea, presso la sede sociale o anche in luogo diverso da quella, mediante comunicazione scritta – contenente l’indicazione di luogo, giorno ed ora, sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno – che deve essere conosciuta da tutti i soci risultanti dal Libro dei Soci alla data di convocazione, almeno tre giorni prima dell’adunanza.

L’Assemblea si riunisce, oltre che in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo:

a)      su domanda motivata e firmata di almeno un decimo (1/10) degli aderenti;

b)      qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea e di votare tutti gli aderenti in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni aderente ha diritto ad un voto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione ed è regolarmente costituita:

a)      in prima convocazione, in presenza della maggioranza dei costituenti l’associazione più uno;

b)      in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum.

Le votazioni in Assemblea, ad esclusione di quelle volte all’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente, sono effettuate tramite voto palese. Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 degli iscritti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni aventi ad oggetto il rinnovo del Consiglio Direttivo avranno le seguenti modalità:

  • tutti i soci, presenti al momento della votazione, possono proporsi ai fini dell’eligendo Consiglio;
  • il Presidente costituisce il seggio e nomina due scrutatori;
  • ciascun socio ha diritto ad esprimere, su un'unica scheda, una preferenza per il Presidente ed una per il Consigliere. Il voto è segreto.

 L’Assemblea:

a)      elegge il Presidente;

b)      elegge il Consiglio Direttivo;

c)      delinea gli indirizzi generali nell’attività dell’associazione;

d)     delibera sulle modifiche del presente Statuto;

e)      delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, nei limiti di legge e del presente Statuto;

f)       delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

 

Art. 8 – Il Presidente assume la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, promuovendone la riforma ove se ne ravvisi la necessità. Il Presidente dura in carica due anni. La sua carica può essere revocata dall’Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 degli iscritti.

 

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo, organo di direzione dell’associazione, è composto da un numero pari a sei membri oltre il Presidente, eletti dall’Assemblea, per la durata di due anni. In caso di recesso o decesso di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Tesoriere, che svolge anche la funzione di segretario del Consiglio, ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento all’esercizio delle sue proprie funzioni. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque due volte l’anno per il compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea, predispone eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, vincolanti per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea, dà attuazione agli indirizzi dell’Assemblea e fissa il contributo associativo annuale.

 

Art. 10 – Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto si rinvia alle norme dettate dal Codice Civile.

  

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Ultimo aggiornamento ( Martedì 27 Gennaio 2009 15:42 )
 

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